"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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martedì 13 luglio 2010

Sentenza TAR Campania

N. REG.SEN.
N. REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4938 del 2009, proposto da:
Paola Giusto, Maria Teresa Scarpetta, Delfina Dorsa, Angela Curcio, Erminia De Lucia, Simonetta Taurisano, Edmondo Rado, Mario Tedesco, rappresentati e difesi dall'avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 16;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 nella parte in cui la Regione Campania, nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, ha individuato, nell’ambito territoriale dell’ASL Napoli 1, 22 (ventidue) zone carenti anziché 57 (cinquantasette).
Visto il ricorso, notificato il 9.09.2009 e depositato il 25.09.2009, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, inscritti nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale.
Nei mesi corsi hanno agito innanzi a codesto TAR perché la Regione Campania, pur tenuta all’aggiornamento semestrale delle zone carenti per le suddette due specialità di prestazione afferenti alla medicina generale, ha costantemente omesso di provvedere al tempestivo adempimento dell’incombente, pregiudicando così, notevolmente, le aspirazioni dei sanitari che nel tempo andavano maturando tutoli ed anzianità per occupare i posti via via disponibili.
(…) con il provvedimento dirigenziale qui impugnato in epigrafe in parte qua, è stato fissato il numero delle zone carenti per gli anni 2006, 2007 e 2008, provvedendosi ai conseguenti bandi per l’assegnazione.
Sennonché i ricorrenti hanno potuto constatare – verificando a campione e segnatamente con riferimento alla platea dell’ASL Napoli 1 – che il numero delle zone carenti ufficializzato dalla Regione Campania è di gran lunga inferiore a quello che sarebbe stato determinato ove si fosse fatta corretta applicazione degli a. 33 e 64 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale. Di qui la presente domanda di annullamento, cui i ricorrenti hanno interesse in quanto finalizzata all’accrescimento delle zone carenti e dunque alla possibilità di ottenere l’assegnazione.
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione egli a. 33 e 64 del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto in data 20 gennaio 2005. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania per resistere al ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 (Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria della regione Campania), nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, ha individuato, nell’ambito territoriale dell’ASL Napoli 1, 22 (ventidue) zone carenti anziché 57 (cinquantasette).
Il ricorso deve ritenersi fondato, quantomeno sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La difesa dell’amministrazione ha infatti invocato l’astratta possibilità che il numero delle vacanze non corrisponda al risultato aritmetico derivante dall’applicazione dei criteri fissati nella normativa contrattuale. Ma tale astratta possibilità deve essere concretamente esercitata attraverso una congrua motivazione, del tutto assente nel caso di specie.
Al contrario i ricorrenti hanno depositato, in data 5 gennaio 2010, un prospetto, non contestato dall’amministrazione, dal quale si evince che il numero complessivo di carenze è pari a 57 (cinquantasette), mentre, con il provvedimento impugnato, la Regione Campania ne ha evidenziato solamente 22 (ventidue).
Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi suddetti con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETEIl 26/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO