"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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domenica 15 agosto 2010

Nuovo codice della strada: al MMG il rilascio del certificato anamnestico


Art. 23. : (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)


1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»;
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalita' sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;
d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresi' all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validita' della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validita' della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi».
2. Le spese relative all'attivita' di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «previsti dal-l' articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater»;
d) il comma 3 e' abrogato.


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