"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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martedì 25 gennaio 2011

risposta del Dott. Mario Vasco alla diffida stragiudiziale avanzata dal Presidente regionale SNAMI Campania attraverso lo studio legale Grassini






STUDIO LEGALE GRASSINI
CORSO GIANNONE 86 – 81100 CASERTA
TEL. 0823 351101 – FAX 0823 446980

Caserta, 15 novembre 2010
Raccomandata A.R.

Atto di diffida e costituzione in mora

La presente in nome e per conto SNAMI CAMPANIA, in persona del suo Presidente Regionale p.t. dott. Giorgio Massara, rappresentato e difeso dall’Avv. Ennio Grassini presso il cui studio, in Caserta al Corso Giannone n. 86, elegge domicilio

Contro

- REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPR.TE P.T. - VIA S.LUCIA 81 - 80100 NAPOLI;
- AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA - IN PERSONA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO SUO LEGALE RAPPR.TE P.T. – VIA UNITÀ ITALIANA - 81100 CASERTA

PREMESSO CHE

- È noto che taluni sanitari inclusi nella graduatoria regionale definitiva dei medici residenti ASL, aspiranti agli incarichi provvisori di continuità assistenziale - pubblicata sul BURC n. 1 del 05.01.2009 - in quanto collocati in posizione utile per concorrere all’assegnazione di zona carente [rectius: sede], proponevano ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Campania – Napoli avverso il decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 per ottenerne l’annullamento nella parte in cui la Regione Campania, nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, non aveva previsto, nell’ambito dell’ASL Caserta, le carenze per il servizio di continuità assistenziale in ordine all’intero territorio del distretto n. 28, n. 29, n. 30 e n. 31, nonché altri distretti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio;
- Il TAR Campania – Sez. V, con la sentenza n. 08908/2010, in accoglimento del proposto ricorso, osservava che il decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 (Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria della Regione Campania), nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, non aveva individuato, nell’ambito territoriale dell’ASL Caserta 1, alcuna zona carente per il servizio di continuità assistenziale per l’intero territorio dei distretti n. 28, n. 29, n. 30 e n. 31.
- pertanto, evidenziava ancora il TAR Campania, il ricorso era da ritenersi fondato, quantomeno sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
- da ciò conseguiva l’annullamento dell’atto impugnato.
- Avverso la detta pronuncia, proponeva Appello la Regione Campania, chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 18.10.2010, rigettava la richiesta, osservando come dall’esecuzione della sentenza TAR Campania 08908/2010, motivata sulla carenza di adeguata istruttoria e di motivazione, non sarebbe derivato per la Regione un danno grave ed irreparabile neanche in riferimento all’aumento del numero delle carenze assistenziali complessive.

Considerato che

 stante il rigetto della istanza di sospensione dell’immediata esecutività della richiamata sentenza di primo grado, con la quale veniva annullato il Decreto dirigenziale n. 107 del 18 maggio 2009 nella parte in cui immotivatamente ed illegittimamente non aveva provveduto alla individuazione di zone carenti nell’ambito del territorio ASL CASERTA

Atteso che

 la sentenza del TAR CAMPANIA [08908/2010] è esecutiva – anche in ragione del rigetto dell’apposito gravame in fase d’appello – con la conseguenza che è preciso onere della P.A. convenuta (benché appellante) quello di dare esecuzione alla pronuncia resa in sede giurisdizionale anche in pendenza del giudizio d’appello
 il Sindacato SNAMI – sigla sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, e in tale veste firmataria del vigente contratto collettivo nazionale di categoria – ha interesse a che si ponga in essere ogni attività necessaria ed idonea a riportare la procedura di individuazione delle zone carenti di continuità assistenziale nell’alveo delineato in sede contrattuale, legislativo, ed amministrativo, giacché, in difetto, resta inalterata, la già perpetrata lesione delle legittime aspettative di un’intera categoria di lavoratori collocati nella graduatoria degli aspiranti agli incarichi provvisori di continuità assistenziale.
Tutto ciò premesso ed esposto, in nome e per conto dello SNAMI Campania, in persona del presidente legale rappr.te p.t.
si invitano e nel contempo si diffidano e costituiscono in mora
i destinatari della presente affinché, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, pongano in essere ogni opportuno provvedimento ed iniziativa diretta a dare esecuzione alla Sent. TAR CAMPANIA n. 08908/2010 e, per l’effetto, procedere alla corretta individuazione delle zone carenti di continuità assistenziale relative al territorio della ASL Caserta.

        Avv. Ennio Grassini                       Dott. Giorgio Massara