"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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domenica 19 giugno 2011

Alfredo Montefusco, Presidente Provinciale dello SNAMI di Benevento denuncia la sua ASL alla Procura della Repubblica

19 giugno 2011

Mutuati fantasma, è ancora protesta.
Lo Snami: "L'Asl dialoghi con i medici"

BENEVENTO - “La Asl dialoghi con i medici invece di scaricare su di loro le sue inadempienze”. Anche il Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami) interviene sulla vicenda dei 'mutuati fantasma', già oggetto nei giorni scorsi delle prese di posizione di Giuseppe De Lorenzo, Antonio Pacelli (Smi) e Pasquale Grimaldi (Fimmg).
“L’Azienda sanitaria – ricorda il presidente provinciale dello Snami, Alfredo Montefusco - sta sottraendo somme di danaro ai medici di famiglia appropriandosi, in maniera difforme dall'articolo 42 dell’Accordo collettivo nazionale, degli arretrati contrattuali attesi e di altri crediti che i medici di famiglia vantano. L’Asl sostiene di aver erogato somme non dovute ai medici per pazienti defunti o trasferiti e per un periodo superiore a 12 mesi e pari a 10 anni, ma l’articolo 42 dell’Accordo stabilisce che sia l'Asl a comunicare le variazioni ai medici entro un anno in caso di morte dell'assistito e tre mesi in caso di trasferimento. Un dato confermato anche dall'interpretazione fornita dal Comitato regionale ex articolo 24 che ha stabilito che, in caso di sforamento dei termini, è contabilmente responsabile l'Azienda. Abbiamo sollecitato più volte i dirigenti aziendali e distrettuali, i commissari di ieri e di oggi dell'Azienda sanitaria locale, senza addivenire a una soluzione condivisa. Abbiamo fatto rilevare che gli elenchi inviati ai medici sono sbagliati e zeppi di errori formali e sostanziali. Ci sono casi di pazienti morti che cambiano il medico da morti (!), pazienti trasferiti che non si sono mai mossi e non hanno mai cambiato medico, doppie iscrizioni, dati anagrafici errati. Su elenchi siffatti è impossibile determinare recuperi o storni a danno dei medici e in maniera non rispettosa del contratto, perdipiù per gli ultimi dieci anni! Devono forse essere i medici di famiglia le vittime ultime di questa crisi gestionale dell’Asl? Continueremo in ogni sede – conclude Montefusco - la nostra azione a salvaguardia dei diritti dei nostri iscritti e di ogni medico”.

Alfredo Montefusco tra Michele D'Antonio e Assuero Musco

La lettera di Alfredo Montefusco:

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI - BENEVENTO

     La ASL di Benevento disattende l’ACN (Accordo Collettivo della Medicina Generale – art.8 del D.Lgs.n°502 /92 e s.m.e i.-) vigente per quanto concerne l’art.42, inerente la gestione dell’anagrafe assistiti.
     Come conseguenza l’Azienda Sanitaria di BN sta sottraendo somme di danaro ai Medici di Famiglia,appropriandosi, in maniera difforme dal citato art. 42 dell’ACN vigente,degli arretrati contrattuali attesi e di altri crediti che i medici di famiglia vantano.
     La ASL sostiene di aver erogato somme non dovute ai Medici di Famiglia per pazienti defunti e/o trasferiti e per un periodo superiore a 12 mesi e pari a 10 anni! Questa tesi è sostenuta con i dati del CED ( centro elaborazione dati dell’Azienda Sanitaria BN) costruito ed implementato con i dati inviati dai CED Distrettuali dell’Azienda.
     L’art. 42 dell’Accordo Collettivo Nazionale della M.G. stabilisce che:” la revoca della scelta da operarsi d’ufficio per morte dell’assistito ha effetto dal giorno del decesso. L’Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall’evento”. Nel caso di pazienti trasferiti “…entro 3 mesi..”.
     La Commissione Regonale Sanitaria ex art.24, interrogata nel merito, risponde con nota prot.2011 0076876 del 01/02/2011, indirizzata ai Commissari delle ASL della Regione Campania, che: ”..l’Azienda potrà procedere allo storno delle quote corrisposte al Medico per gli assistiti deceduti dalla data del decesso e fino alla cancellazione/comunicazione, che dovrà avvenire necessariamente entro un anno dal decesso. Qualora tale cancellazione/comunicazione dovesse avvenire oltre tale data – periodo che il Comitato ritiene più che congruo per la verifica, da parte dell’ASL, della propria Anagrafe Assistiti – dell’avvenuta corresponsione della quota non dovuta sarà ritenuta contabilmente responsabile l’Azienda“. Analogamente in caso di trasferimento :” ..omissis..valgono le considerazioni di cui sopra…”.
     Varie sono state le sollecitazioni che lo SNAMI –BN (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani )ha fatto ai Dirigenti Aziendali e Distrettuali, ai Commissari precedenti ed all’attuale Commissario Dott.Testa, per addivenire ad una soluzione condivisa, ma senza nessun risultato.
     Si è fatto rilevare, con insistenza, che gli elenchi inviati ai medici sono sbagliati e zeppi di errori formali e sostanziali, riportando pazienti morti che scelgono nuovamente il medico, o cambiano medico da morti; pazienti trasferiti che non si sono mai mossi e non hanno mai cambiato medico, doppie iscrizioni, dati anagrafici errati o trascritti sbagliati. Su questi elenchi è impossibile determinare recuperi o storni a danno dei medici ed in maniera non rispettosa del contratto arrivando a dieci anni! Sono forse i Medici di Famiglia le “vittime” ultime di questa crisi gestionale dell’ASL?
     Lo SNAMI continuerà, in tutte le sedi opportune, la sua azione a salvaguardia dei diritti dei propri iscritti e di ogni Medico, affinchè si attui anche nella nostra ASL il pieno rispetto dell’ACN vigente della MG.
     Si auspica il ripristino di una fattiva e giusta collaborazione con tutto il Management Aziendale, nel rispetto dei reciproci ruoli, come è sempre avvenuto per il passato.

          Il Presidente SNAMI-BN
          Dott.Alfredo Montefusco

Benevento 18/06/2011

La denuncia alla Procura della Repubblica

Cerreto Sannita 08/06/2011

Alla Procura della Repubblica
Presso il tribunale di Benevento
Viale R . De Caro-82100 Benevento
al                    Commissario Straordinario
ASL BENEVENTO
Via Oderisio1
82100 BENEVENTO
e p.c.                        Dirigente Responsabile
U.O.C.Affari Generali ASL BN
c/o Sede ASL Benevento
via Oderisio 1
82100 Benevento
Direttore del Distretto Telese Terme
v.C.Colombo –pal.AMA
82037 Telese Terme
Responsabile U.O.C.Assistenza Sanitaria
Via Massarelli 1
82037 Telese Terme

Il sottoscritto dottor Montefusco Alfredo, medico convenzionato per la assistenza primaria con la ASL Benevento ( cod.reg.30258/2) , nato a Napoli il 27/11/1949 e residente in Cerreto Sannita via Chiaie 37, anche in qualità di Presidente Provinciale del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI)poiché la questione coinvolge la quasi totalità dei medici di MG della ASL-BN, rappresenta quanto segue:
La ASL Benevento provvedeva, nel mese di gennaio 2011, nei confronti dell’istante alla comunicazione di talune note aventi ad oggetto “Revisione Anagrafe Assistiti- Recupero somme indebitamente erogate“;
in esse si asseriva che in sede di revisione dell’ anagrafe degli Assistiti veniva verificata una presunta indebita corresponsione di quote non dovute per vari assistiti in carico e che, a norma dell’art.2033 c.c. avrebbero dovuto essere recuperate trattandosi di indebito oggettivo.
Contestualmente, la medesima ASL, ai sensi dell’art.42, vigente ACN Medici di Assistenza primaria e 41, vigente ACN Pediatri di libera scelta, allegava un tabulato nominativo degli assistiti “oggetto di revoca completo della causa e della decorrenza della revoca medesima con l’importo finale da ripetere”.
Successivamente, il sottoscritto, avendone facoltà, avverso i suddetti provvedimenti proponeva formale ricorso in opposizione (febbraio 2011) ex art. 42 ACN Medicina Generale contestando la suddetta illegittima richiesta come avanzata, da ritenersi irrituale, indeterminata e infondata, contravvenendo al dettato contrattuale nonché in ordine alle modalità e contenuti. In particolare si contestava la radicale assenza di prova ( a carico del creditore) circa i fatti costitutivi della pretesa e, in primo luogo, l’avvenuto effettivo pagamento.
Nello specifico l’Azienda Sanitaria non chiariva e non provava se effettivamente fosse intervenuto il versamento delle somme di cui chiedeva il rimborso e se realmente avesse corrisposto, proprio in relazione ai singoli nominativi indicati in elenco, le somme asseritamente erogate, non consentendo al sottoscritto, un reale controllo. A tale ineludibile onere non può sottrarsi la P.A. in ossequio al principio di legalità, trasparenza ed efficienza che informa il suo operato. Alla mancanza di certezza del credito vantato, consegue la indeterminatezza del richiamato postulato.
La formulata eccezione posta in essere dal sottoscritto in ordine alla intervenuta o meno corresponsione dell’intera somma illegittimamente richiesta, poneva in discussione e valeva quale globale contestazione dell’esistenza stessa del credito reclamato dalla ASL.
Nonostante la specifica contestazione circa la sussistenza dei requisiti di legittimità della azione di recupero di indebito, da rinvenirsi nella omessa prova di un effettivo precedente pagamento, espressamente riferito ai nominativi indicati e con le decorrenze specifiche, l’ASL si limitava a rigettare (marzo 2011) genericamente la proposta opposizione, non fornendo però alcun riscontro alle contestazioni mosse nei termini richiesti e specificatamente sollecitati.
Il sottoscritto a tal punto contestava immediatamente (marzo 2011) ancora una volta formalmente la immutata posizione dell’Azienda Sanitaria, manifestata attraverso le note di rigetto del proposto ricorso, sottolineando altresì che un eventuale recupero coattivo delle somme mediante compensazione, in presenza – come nel caso di specie – di una espressa contestazione dell’ interessato ed in assenza di chiarimenti, non avrebbe potuto legittimamente avvenire.

L’ASL purtroppo intraprendeva, nel mese di Aprile 2011, la procedura di recupero coattivo direttamente sulla retribuzione – ritenendo di compensare parzialmente  il suo presunto credito, con ulteriori somme dovute al sottoscritto , a titolo di arretrati contrattuali. Si precisa che nonostante l’accordo collettivo vigente preveda espressamente il limite del prelievo nella misura massima del 20% dell’importo della retribuzione mensile, la ASL vi contravveniva, trattenendo una somma maggiore.
Tanto si espone affinchè la Procura della Repubblica indaghi su quanto riferito al fine di valutare la sussistenza e la perseguibilità degli eventuali reati che vorrà ravvisarvi.
Il sottoscritto, chiede di essere sentito per fornire ogni opportuno elemento o chiarimento e di essere informato in caso di archiviazione.

Dott.Alfredo Montefusco