"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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BACHECA

- sabato 20 e domenica 21 giugno il Comitato Centrale si riunisce a Tivoli

- venerdì 23 maggio 2014 è stata stipulata la Convenzione SNAMI Campania-Club Medici che, tra i vari servizi, offre una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale

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------------------------ Edwin Austin Abbey 1852-1911 The Castle of Maidens 1893-1902 ------------------------

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domenica 8 luglio 2012

assicurazione obbligatoria per i medici: la proposta dell' AMI

(AGI) - Roma, 18 lug. - Slitta di un anno l'assicurazione obbligatoria per i medici prevista dal DL 138 del 13 agosto 2011. Con l'AC n. 5323 approvato oggi alla Camera dei Deputati - i medici possono tirare un sospiro di sollievo e ricominciare la trattativa con le compagnie. Resta invariato l'obbligo per tutti gli altri professionisti". A pochi giorni dall'entrata in vigore della legge che impone a tutti i professionisti italiani di contrarre una polizza per la responsabilita' civile, dunque, i medici sono riusciti a rimandare l'obbligo di un anno. "

 
     A.M.I. Associazione Medici Italiani


Ai membri del Comitato Centrale e Consiglio Nazionale SNAMI.
    
     Vi comunico che l'AMI, Associazione Medici Italiani, essendo scaduta l' assicurazione dell'anno scorso, ha stipulato una nuova convenzione rivolta agli iscritti SNAMI.
     Per qualsiasi delucidazione e per le modalità di stipula potete rivolgervi direttamente all'agenzia: telefono 345/8810187-scudomedico@gmail.com
     Vi allego uno schema della polizza e dei prezzi.
          cordiali saluti
              
               Renato Zerbinati
                  Presidente A.M.I.


     Il problema attinente l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i professionisti (compresi i medici) nasce da due normative:
  • l'art. 3, punto 5, lett. e) del decreto legge 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 216 del 16/09/2011) ha introdotto l'obbligo dell'assicurazione professionale prevedendo: “...e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”, gli ordini professionali dovendo essere riformati sì da garantire l'attuazione del suddetto obbligo entro un anno dall'entrata in vigore della richiamata normativa ( il 13/8/2011) e quindi il 12/08/2012
  • la legge 24.03.2012 n.27 all'art.9 ha stabilito che il professionista al momento dell'incarico "deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale", la normativa essendo efficace dal 24.01.2012
     Tale ultimo intervento normativo ha portato alcuni ordini professionali a ritenere che l'obbligo assicurativo fosse anticipato al 24.01.2012 rispetto all'agosto 2012. Tuttavia ritenuto che l'obbligo in questione era introdotto con il DL 138/2011 poi convertito nella legge 148/2011, il legislatore essendo tornato sul tema dell'assicurazione soltanto in relazione all'abrogazione da parte della legge 27/2012 art.9 della lett. d) del comma 5 dell'art.3 che stabiliva la determinazione del compenso (rendendo così necessario, nella stessa legge 27/2012, determinare i contenuti dell'incarico), l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo ritienesi essere confermata nel 12.08.2012.


L A     P R O P O S T A     A. M. I.